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STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMBIENTE CAMPANO”, in sigla “AAC”, Associazione no profit operante nel territorio della Regione Campania.

ARTICOLO 2

SEDE

L’Associazione ha sede legale in Eboli (SA) S.S.18 km 78,800 e potrà istituire altrove, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze.

ARTICOLO 3

DURATA

L’Associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 4

OGGETTO

L’Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché a partecipare ad enti con scopi sociali, umanitari ed ambientali.

L’Associazione “Ambiente Campano” ha lo scopo di:

1) Rendere fruibile il territorio campano a tutta la collettività;

2) Promuovere la conoscenza dei territori campani ed in particolare quello demaniale, curato dagli operatori idraulico-forestali, della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e degli Enti Parco;

3) Costituire una rete telematica informativo-divulgativa tra tutti i soggetti partecipanti;

4) Promuovere l’educazione alla natura attraverso iniziative culturali e non, da svolgersi nei siti su indicati (foreste demaniali, vivai, campi sperimentali ecc. ecc.);

5) Organizzare corsi di formazione tecnico-professionale di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio campano nei settori dell’ingegneria naturalistica, della stabilità geo-morfologica, del ripristino degli equilibri naturali, della conservazione delle biodiversità, della valorizzazione dei reperti antropico-storici, della promozione di itinerari e soggiorni turistici eco-compatibili, della fruibilità ad utenza ampliata, etc…;

6) Vivere la flora, la fauna, le foreste, le risorse idrogeologiche che offre il territorio campano per stimolare la relazione emozionale tra uomo e natura;

7) Definire calendari di incontri con le scuole di ogni ordine e grado, nonché facoltà universitarie, associazioni e centri di ricerca ambientale e turistica per la conoscenza dei siti esistenti e la loro disponibilità per un uso accessibile e partecipato;

8) Promuovere ed organizzare work-shop, convegni, incontri, dibattiti a tema inerenti la salvaguardia, la messa in sicurezza, la ricchezza del patrimonio campano;

9) Partecipare e/o collaborare con altre Associazioni ed Organizzazioni che perseguono gli stessi scopi;

10) Redigere cartografie tematiche di tipo turistico e naturalistico per consentire la visitabilità dei siti in oggetto;

11) Formulare, a servizio delle popolazioni dei territori interessati, analisi e progettualità per lo sviluppo e la ricaduta socio-economico-culturale, delle iniziative ai punti precedentemente descritti.

12) Promuovere, conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e artistico del territorio, attraverso la tutela e lo sviluppo dei suoi beni ambientali, culturali e storici;

13) Gestire servizi culturali e del tempo libero;

14) Programmare, pianificare e progettare attività connesse allo sviluppo sostenibile del territorio;

15) Valorizzare e promuovere le risorse culturali, ambientali della Campania nel contesto internazionale.

16) Pubblicizzare le attività svolte dall’Associazione utilizzando tutti gli strumenti ritenuti idonei.

Nell’ambito dei campi suindicati ed ai fini predetti, l’Associazione si propone di realizzare nella pratica, con criteri di efficienza ed efficacia, esperienze, iniziative ed attività di carattere culturale, e commerciale, che consentano di sperimentare concrete iniziative sul territorio.

L’Associazione potrà aprire conti correnti bancari e chiedere finanziamenti necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

L’Associazione potrà organizzare servizi volontari di assistenza e supporto a strutture sociali esistenti.

L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, centri ed Enti pubblici e privati che perseguano le predette finalità.

Le iniziative di volontariato possono essere svolte dall’Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

ARTICOLO 5

SOCI

La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo ed al presente statuto ed importa da parte dei soci elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei Soci.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche interessate, residenti in Campania, di sentimenti e comportamenti democratici, in numero illimitato.

Possono, inoltre, essere Soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed ambientali.

Nell’Associazione si distinguono:

· Soci Fondatori;

· Soci Benemeriti;

· Soci Ordinari;

· Soci Istituzionali;

· Soci Onorari.

Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori.

Soci Fondatori – la qualifica di Socio Fondatore risulta dall’Elenco generale dei Soci.

Soci Benemeriti – la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma eguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio direttivo per l’anno in corso o di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall’Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall’Elenco generale dei Soci.

Soci Ordinari – per essere ammesso quale Socio Ordinario occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore, Benemerito od Ordinario già iscritto e versare la quota di iscrizione all’atto della presentazione della domanda.

Soci Istituzionali – sono Soci Istuzionali:

- le Comunità Montane della Regione Campania;

- i comuni della Regione Campania fino a 5.000 abitanti;

- i comuni della Regione Campania oltre 5.000 abitanti, purchè insistenti all’interno di una Comunità Montana;

- gli Enti Pubblici o gli Enti di pubblico interesse aventi finalità e scopi sociali ed ambientali.

I Soci Istituzionali sono rappresentati nell’Associazione e nell’Assemblea Generale dal loro legale rappresentante.

Soci Onorari – possono essere Soci Onorari:

- Alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

- Persone che abbiano reso segnalati servigi all’Associazione.

La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull’Ammissione a Socio il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione di Soci sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

La qualifica di Socio può venir meno:

- Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell’anno;

- Per decadenza, e cioè per la perdita di taluno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

- Per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o alle risoluzioni adottate da Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, o per altri motivi che comportino indegnità. A tal fine il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione dell’Elenco generale dei Soci.

- Per ritardato pagamento, protratto per un’annualità, dei contributi sociali.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi dell’Associazione sono:

1) L’Assemblea Generale;

2) L’Assemblea dei Soci Fondatori;

3) Il Consiglio Direttivo;

4) Il Presidente dell’Associazione;

5) Il Direttore

6) Il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Benemeriti, i Soci Istituzionali nonché i Soci Onorari.

Hanno diritto di voto i Soci con almeno un anno di anzianità di iscrizione all’atto della convocazione dell’Assemblea, ed aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Nel corso del primo anno di attività dell’Associazione hanno diritto di volto i Soci che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del Bilancio precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

- Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;

- Deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sulle attività svolte e da svolgere;

- Approvare gli indirizzi generali e i programmi tecnici finanziari per l’attività dell’Associazione;

- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- Nominare i membri del Consiglio Direttivo, determinando la durata dell’incarico e l’eventuale compenso dei Consiglieri;

- nominare i membri del Collegio Sindacale, determinandone l’eventuale compenso.

All’Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, previo parere vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori;

- deliberare sulle modifiche di Statuto, previo parere vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori;

- deliberare sul trasferimento della sede sociale, previo parere vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

à Per decisione del Consiglio Direttivo;

à Per decisione del Presidente dell’Associazione;

à Su richiesta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei Soci Fondatori;

à Su richiesta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei Soci Istituzionali;

à Su richiesta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei Soci Benemeriti ed Ordinari nel loro insieme.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, affisso almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea medesima in apposita bacheca presso la sede sociale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario designato dal Presidente, a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 10

QUORUM DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Fermo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, l’Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei Soci iscritti nell’Elenco Generale dei Soci aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea Generale straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci iscritti nell’Elenco Generale dei Soci aventi diritto di voto. Sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche di statuto e sul trasferimento della sede sociale l’Assemblea Generale delibera, su parere vincolante dell’Assemblea dei Soci Fondatori, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) dei Soci iscritti nell’Elenco Generale dei Soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L’Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci che risultino Fondatori dall’ Elenco Generale dei Soci.

All’Assemblea dei Fondatori spettano i seguenti compiti:

- Nomina e revoca del Presidente dell’Associazione;

- Esprimere parere sullo scioglimento dell’Associazione;

- Esprimere parere sulle proposte di modifica di Statuto;

- Esprimere parere sulla proposta di trasferimento della sede sociale;

- Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Sulla revoca del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci Fondatori delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci iscritti nell’elenco generale dei Soci Fondatori aventi diritto di voto.

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci Fondatori è assistito da un segretario designato dal Presidente.

L’assemblea può essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;

- per decisione del Presidente dell’Associazione;

- su richiesta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei Soci Fondatori.

L’Assemblea si tiene presso la sede sociale. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, affisso almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea medesima in apposita bacheca presso la sede sociale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei Soci Fondatori aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l’Assemblea delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri di cui 3 (tre) scelti tra i Soci Fondatori e 3 (tre) scelti tra i Soci Istituzionali e uno scelto tra i Soci Benemeriti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nell’ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio e per qualsivoglia ragione la maggioranza dei Consiglieri in carica, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo, nell’ipotesi in cu venga a mancare nel medesimo esercizio e per qualsivoglia ragione uno o più consiglieri, resta validamente in carica in composizione ridotta fino alla successiva Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso del Presidente dell’Associazione e del direttore.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, determinandone l’eventuale compenso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

- accettare o respingere le domande di adesione all’Associazione;

- redigere il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario;

- predisporre la relazione sull’attività del Gruppo in vista della realizzazione dei suoi fini statutari;

- individuare le grandi linee del programma annuale dell’Associazione;

- proporre le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

- proporre lo scioglimento dell’Associazione;

- proporre l’eventuale trasferimento della sede sociale;

- proporre le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;

- provvedere entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell’Elenco generale dei Soci.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI CONSILIARI

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Associazione, o nel diverso luogo indicato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta a scritta da almeno 3 (tre) consiglieri.

Il Presidente può consentire, con l’accordo unanime dei Consiglieri e Sindaci intervenuti, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più Consiglieri mediante idoneo collegamento video telefonico, purché il Presidente stesso ed il segretario siano nello stesso luogo e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, e sia loro consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e potere trasmettere.

La convocazione è fatta almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza con mediante telefono, telefax, telegramma o e-mail.

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In seconda convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un Consigliere di amministrazione durante l’esercizio sociale a tre adunanze del Consiglio Direttivo costituisce giusta causa di revoca del Consigliere medesimo.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione svolge i compiti assegnatigli dallo Statuto e garantisce il corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Presidente dell’Associazione viene eletto nei modi di cui al precedente articolo 11 (undici).

Il Presidente dura in carica fino a 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei Soci Fondatori, l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina e Revoca il Direttore dell’Associazione.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva da tenersi, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni, gli atti urgenti ed indifferibili.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è assistito dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente viene eletto nei modi di cui al precedente articolo 12 (dodici), dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 15

IL DIRETTORE

Il Direttore dell’Associazione è nominato e revocato dal Presidente.

Il Direttore dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

Il Direttore assicura il coordinamento delle attività dell’Associazione, nonché l’organicità e la funzionalità della struttura organizzativa.

ARTICOLO 16

VERBALE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI E CONSILIARI

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

ARTICOLO 17

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, spetta al Presidente dell’Associazione.

ARTICOLO 18

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il Collegio nomina tra i Sindaci effettivi il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci, scelti tra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza ed alla iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea Generale.

Il funzionamento e l’attività del Collegio Sindacale sono regolati dalle norme del codice civile in materia di Società per Azioni.

ARTICOLO 19

FINANZE E PATRIMONIO

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota di iscrizione dei Soci da versarsi all’atto della presentazione della domanda di iscrizione;
  2. dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
  3. dalle quote dei Soci Benemeriti;
  4. dalle quote dei Soci Istituzionali;
  5. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea Generale in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio, o a disavanzi di bilancio;
  6. da versamenti volontari degli associati;
  7. da eventuali proventi delle attività dell’Associazione;
  8. da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati;
  9. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  10. rendite del patrimonio.

I contributi ordinari devono essere pagati entro il 30 marzo di ciascun anno.

Le quote di iscrizione ed i contributi ordinari sono dovuti per l’intero anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte di nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l’intero anno solare in corso e non ha diritto ad alcun rimborso o quota del patrimonio sociale.

ARTICOLO 20

BILANCIO DI ESERCIZIO ED UTILI

L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili di esercizio che devono comunque essere reinvestiti nella società; è vietata ogni forma di ripartizione degli stessi fra soci.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e l’associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, e nelle quali la legge non preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge, relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi e determinando la destinazione dell’eventuale netto risultante dalla liquidazione.

 
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